Il codice scritto con l’aiuto dell’AI può essere protetto dal diritto d’autore, se è un’opera creativa e «risultato del lavoro intellettuale dell’autore». Lo dice l’art. 1 della legge sul diritto d’autore, modificato dalla legge 132/2025 e in vigore dal 10 ottobre 2025. Per la proprietà, l’art. 12-bis parla solo dei dipendenti: con un fornitore esterno conviene scriverla nel contratto.
Che cosa ha cambiato la legge 132/2025 sul diritto d’autore?
Ha modificato il primo comma dell’articolo 1 della legge 633/1941, quella sul diritto d’autore. La legge 23 settembre 2025, n. 132, «Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale», è uscita nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 223 del 25 settembre 2025, ed è entrata in vigore il 10 ottobre 2025.
La parte sul diritto d’autore sta nell’art. 25, intitolato «Tutela del diritto d’autore delle opere generate con l’ausilio dell’intelligenza artificiale». Le modifiche al primo comma dell’art. 1 sono due. Dopo «opere dell’ingegno» entra la parola «umano». Dopo «forma di espressione» entra una frase intera: «anche laddove create con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale, purché costituenti risultato del lavoro intellettuale dell’autore».
Il testo vigente dell’art. 1 oggi si legge così:
Sono protette ai sensi di questa legge le opere dell’ingegno umano di carattere creativo […] qualunque ne sia il modo o la forma di espressione, anche laddove create con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale, purché costituenti risultato del lavoro intellettuale dell’autore.
Sono nuove la parola «umano» e tutta la frase che comincia con «anche laddove», condizione compresa. Il carattere creativo e il «modo o la forma di espressione» c’erano già.
Il codice scritto con l’AI è protetto dal diritto d’autore?
Può esserlo, se rispetta le condizioni della legge: un’opera dell’ingegno umano, di carattere creativo, che sia risultato del lavoro intellettuale dell’autore. L’uso di un assistente AI da solo non la esclude, e la legge lo scrive espressamente con quell’«anche laddove create con l’ausilio».
Il software era già dentro la legge prima del 2025. Il secondo comma dell’art. 1, che la legge 132/2025 non ha toccato, dice: «Sono altresì protetti i programmi per elaboratore come opere letterarie ai sensi della Convenzione di Berna». E l’art. 2, n. 8 protegge i programmi «in qualsiasi forma espressi purché originali quale risultato di creazione intellettuale dell’autore».
La nostra lettura, che non è un parere legale, è che per il codice valgano tutte e due le norme. L’art. 2 chiede un programma originale. L’art. 1, dopo la modifica, chiede un’opera dell’ingegno umano che sia risultato del lavoro intellettuale dell’autore, anche quando una parte delle righe l’ha proposta un assistente.
Un’idea di software è protetta dal diritto d’autore?
No. L’art. 2, n. 8 lo dice per esteso: «Restano esclusi dalla tutela accordata dalla presente legge le idee e i principi che stanno alla base di qualsiasi elemento di un programma, compresi quelli alla base delle sue interfacce».
La stessa norma fa entrare nel programma qualcosa che spesso resta fuori dai discorsi: «Il termine programma comprende anche il materiale preparatorio per la progettazione del programma stesso». La legge non dice che cosa ci rientri. Gli esempi sono nostri: i documenti di analisi e le bozze delle schermate fatte per progettare il software.
Quando si commissiona un lavoro, questo pesa sul contratto. Se il contratto parla solo del «codice sorgente», conviene chiedere che nomini anche il materiale preparatorio.
Quanto contributo umano serve perché il codice sia protetto?
La legge non lo dice. Chiede che l’opera sia «risultato del lavoro intellettuale dell’autore» e si ferma lì, senza una soglia e senza un elenco di attività che contano.
Quella che segue è la nostra lettura, e non un parere legale.
In un progetto su misura il lavoro intellettuale di una persona si può mostrare in cose precise: l’analisi di come lavora l’azienda e di che cosa le manca, le decisioni su come dividere il programma e con quali sistemi deve parlare, la scelta delle righe proposte da un assistente da tenere e da cambiare, le correzioni quando qualcosa non torna con il processo vero.
Quando queste scelte le fa una persona, e ne resta una traccia, è più semplice sostenere che il codice è risultato del suo lavoro intellettuale. La traccia non richiede strumenti particolari: bastano le analisi scritte e la storia delle modifiche al codice, con il perché delle decisioni.
Se il software lo scrive un fornitore che usa assistenti AI, la domanda passa a lui: quanto lavoro umano c’è dietro il codice, e dove se ne trova traccia.
Di chi è il codice scritto da un dipendente?
Del datore di lavoro, per quanto riguarda l’utilizzazione economica, salvo patto contrario. L’art. 12-bis della legge 633/1941 dice: «Salvo patto contrario, il datore di lavoro è titolare del diritto esclusivo di utilizzazione economica del programma per elaboratore o della banca di dati creati dal lavoratore dipendente nell’esecuzione delle sue mansioni o su istruzioni impartite dallo stesso datore di lavoro.»
La norma parla del lavoratore dipendente. Riguarda il software scritto in casa, da chi è assunto nell’azienda, mentre fa il suo lavoro o seguendo le istruzioni del datore.
Di chi è il codice se lo scrive un fornitore?
L’art. 12-bis non lo dice, e per questo conviene scriverlo nel contratto. La norma riguarda i dipendenti e non dice niente del fornitore esterno che sviluppa su commessa. Fra un’azienda e la software house a cui affida un progetto, la strada più sicura è che il contratto dica per esteso a chi vanno il codice sorgente e i diritti di utilizzazione, e che lo scriva un legale.
La domanda conviene farla prima di cominciare, quando la risposta costa una riga di contratto. Di solito ci si pensa più tardi, quando si vuole cambiare fornitore o far lavorare sul software una persona nuova.
Che cosa scrivere nel contratto di sviluppo software?
Almeno quattro punti, da portare a chi scrive il contratto prima di firmare:
- il codice sorgente e i diritti di utilizzazione passano a chi paga, detto per esteso;
- il materiale preparatorio è compreso, visto che per l’art. 2, n. 8 fa parte del programma;
- il fornitore tiene traccia del lavoro umano dietro il codice: le analisi, le decisioni di progettazione, le revisioni;
- che cosa succede quando si cambia fornitore: che cosa viene consegnato, in che forma, e che cosa serve a un altro per continuare il lavoro.
Le clausole le scrive un legale, ed è a lui che vanno portate queste domande. Qui c’è l’elenco di quello che conviene chiedere, letto dai testi di legge; come si traduce in un contratto dipende dal progetto e dalle parti.
Come si verifica di chi è il codice del proprio software?
Rileggendo il contratto con il fornitore attuale. Il primo passo non costa niente: si cerca che cosa dice del codice sorgente e dei diritti di utilizzazione, e se nomina il materiale di progettazione. Se non ne parla, conviene chiedere al fornitore di metterlo per iscritto, con l’aiuto di un legale.
Per un software nuovo si parte dalla descrizione del problema e da una conversazione. Sulla pagina dello sviluppo software su misura raccontiamo come costruiamo un software su misura, dall’analisi alla manutenzione, e c’è anche la risposta alla domanda di chi sia il codice sorgente. Nelle nostre garanzie è scritto così: «Il codice sorgente è di chi ha pagato il lavoro, e resta vostro anche se un giorno scegliete un altro fornitore.» È un impegno che prendiamo noi sulla proprietà, e non un effetto della legge 132/2025.
Da quella pagina si chiede un primo incontro. Si comincia con una chiamata, gratuita.
